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Il contratto d'opera, o di lavoro autonomo, è quel contratto, regolato dall’articolo 2222 del Codice Civile, con cui una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. In pratica, in questo schema rientrano tutte le prestazioni individuali o professionali che non vengono svolte tramite una struttura imprenditoriale (cioè tutti i soggetti che svolgono la loro attività tramite P Iva, avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio e dei propri collaboratori).
Tra il contratto d’appalto e il contratto d’opera la differenza sta nel fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera avviene tramite un’organizzazione di tipo imprenditoriale, mentre nel secondo l’esecuzione avviene tramite il lavoro prevalente del prestatore d’opera e dei suoi collaboratori.
Solitamente, il contratto d'opera si concretizza in una obbligazione di risultato: il prestatore d'opera si impegna a conseguire una determinato risultato (ad esempio l’istallazione di un impianto) e ha diritto al corrispettivo stabilito solo se realizza l’opera a regola d’arte e secondo quanto previsto dal contratto.
Il committente ha un potere di controllo sullo svolgimento dell’opera e del lavoro del lavoratore autonomo e, nel caso quest’ultimo non realizzi quanto previsto dal contratto, sarà inadempiente e dovrà risarcire il committente.
Infatti, secondo l’art 2224 del c.c., se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte , il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Da precisare che la fissazione di questo termine ha carattere facoltativo e che, in caso di mancata realizzazione dell’opera, il committente potrà comunque chiedere la risoluzione del contatto per inadempimento e chiedere il risarcimento del danno al lavoratore autonomo.
Comunque, è importante precisare che il contratto d’opera può anche prevedere un’obbligazione di mezzi, in cui il prestatore d'opera si obbliga a compiere un determinato servizio o prestazione, non garantendo però un risultato finale (come nelle professioni intellettuali). In tal caso non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 2224.
Non è necessario che il contratto quantifichi il corrispettivo per il lavoro svolto. Se questo non è determinato dalle parti può essere determinato secondo le tariffe professionali, o stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e alla natura, qualità e quantità della prestazione, nonché al tempo e ai costi normalmente occorrenti per la realizzazione del lavoro.
Secondo l’articolo 2226, l'accettazione espressa o tacita dell'opera da parte del committente libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per i vizi dell'opera stessa, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o comunque facilmente riconoscibili. Tale principio non vale quando i vizi sono stati dolosamente occultati dal prestatore d'opera.
Quindi, l’accettazione dell’opera da parte del committente (cioè la verifica e la presa in consegna) conferma la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto richiesto dal committente. L’accettazione può essere espressa, con una dichiarazione scritta o orale, o tacita, cioè per fatti concludenti come la presa in consegna dell’opera senza contestazioni. Una volta avvenuta, il committente non potrà lamentare i vizi che avrebbe dovuto scoprire tramite una diligente verifica dell’opera. Inoltre, dopo l’accettazione il prestatore d’opera avrà diritto al compenso pattuito.
Se il committente, pur consapevole delle evidenti difformità dell’opera l’accetta comunque, non potrà più contestare al lavoratore autonomo tali difformità.
Da precisare che per vizi e difformità si intendono sia la mancanza dei requisiti e delle caratteristiche previste dal contratto, sia la mancata esecuzione dell’opera secondo il rispetto delle regole d’arte.
Nel caso le difformità dell'opera non siano palesi o facilmente riconoscibili (vizi occulti), o comunque siano emersi solo successivamente all'accettazione, il committente deve denunciare i vizi al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. In ogni caso, il committente potrà denunciare i vizi occulti solo entro un anno dalla consegna dell’opera. Trascorso tale termine i vizi occulti, anche se scoperti successivamente, non potranno più essere contestati (tali disposizioni non sono invece applicabili riguardo al contratto di prestazione d’opera intellettuale).
In caso di vizi dell’opera, il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del prestatore d'opera, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Inoltre, il committente avrà il diritto di chiedere una somma, a titolo di risarcimento del danno, nel caso i vizi siano derivanti da colpa del lavoratore autonomo nell’esecuzione del contratto.
Da precisare che la scoperta di un vizio occulto non può ricondursi ad un mero sospetto, ma presuppone l’insorgenza di fatti oggettivi percepibili e tali da rendere manifesta ed evidente il vizio dell’opera.
Se le difformità o i vizi dell’opera sono così gravi da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi del tutto inutile, il committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento e chiedere al lavoratore autonomo il risarcimento del danno.
Il committente può sempre recedere dal contratto, anche quando sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo però indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
La facoltà di recesso prescinde dalla presenza o meno di giusti motivi e ha come contropartita l’obbligo del committente di rimborsare il prestatore delle spese sostenute, di corrispondergli il compenso per il lavoro eseguito e risarcire il mancato guadagno del lavoratore autonomo per l’interruzione anticipata del rapporto.
La facoltà di recesso trova giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto tra le parti, ma comunque le stesse possono liberamente escludere tale facoltà prevedendo che il committente non possa recedere prima di un dato termine.
Comunque tale facoltà ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti tramite un’apposita previsione contrattuale.
Se l'esecuzione dell’opera diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità che ha tratto il committente dalla parte di opera compiuta. Se invece l’opera è impossibile e il committente non trae alcuna utilità da quanto svolto, il lavoratore autonomo non ha diritto ad alcun compenso e assume il rischio dell’impossibile esecuzione.
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avv. Nicola Ferrante
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