Il Lavoro Accessorio e Occasionale: i Voucher, la Natura del Lavoro, i Possibili Sviluppi

Post by Avv. Nicola Ferrante
on 23 Settembre 2015

Come precedentemente spiegato, i beneficiari di lavoro accessorio acquistano i voucher (uno o piú carnet di buoni orari) attraverso modalitá telematiche o presso le rivendite autorizzate (Inps e agenzie per il lavoro), e li consegnano al lavoratore per il pagamento delle prestazioni. Il lavoratore, a sua volta, si reca presso l´ente cessionario del servizio ed ottiene il pagamento.

I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalitá telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo della prestazione in riferimento ad un arco di tempo non superiore ai 30 giorni.

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

L´Inps pertanto provvede al pagamento, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che presenta i voucher, ed effettua per suo conto il versamento alla gestione separata (ex art. 2, c. 26, l. n. 335/1995) presso l´Inps stesso, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all´Inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l´importo autorizzato dal decreto ministeriale a titolo di rimborso spese.

Il valore nominale dei buoni é oggi stabilito in 10 euro in attesa di un decreto del ministero del lavoro e politiche sociali, che ne fisserà l´ammontare. Nel settore agricolo é pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piú rappresentative sul piano nazionale.

E´ d´altronde importante considerare che la Circolare min. Lav. n. 4/2013 specifica due aspetti di rilievo: innanzitutto non e´ possibile remunerare, con un solo voucher, prestazioni relative a piú ore. Inoltre, é possibile remunerare la prestazione di lavoro anche per un valore superiore al singolo voucher, riconoscendo piú voucher per un ogni ora di lavoro. Per maggiori informazioni sulla determinazione del pagamento si veda la Circolare Inps del 29 marzo 2013, n. 49.

Il compenso del prestatore di lavoro accessorio non incide su un suo eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale compenso é esente da qualsiasi imposizione fiscale. Inoltre, nel momento in cui il buono/voucher viene riscosso dal lavoratore, il concessionario é tenuto a versare i relativi contributi previdenziali all´Inps, e all´Inail ai fini assicurativi contro gli infortuni del lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puó stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni.

Sulla natura del lavoro accessorio e occasionale la dottrina si divide: per alcuni studiosi tale lavoro si avvicinerebbe alle collaborazioni coordinate continuative fondamentalmente per due motivi: (i) perché il pagamento dei contributi viene effettuato alla gestione separata Inps; (ii) perché la disciplina fa riferimento al termine “beneficiario” e non “datore di lavoro”.

Deporrebbe in senso contrario il fatto che sia giá presente un (ulteriore) fattispecie di lavoro occasionale, “regolata per differenza proprio rispetto al lavoro a progetto” (D. Gottardi, F. Guariello, Manuale di Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, p. 81-82). A quest'ultimo proposito il d.gls. n. 276/2003 menzionava le prestazioni occasionali di carattere autonomo come “i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell´anno solare, nell´ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiori a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5,000 euro”. In caso contrario, la disciplina applicabile era quella del lavoro a progetto.

Nell´attuale quadro il lavoro accessorio e occasionale subisce delle modifiche di rilievo, come l´innalzamento del limite complessivo dei compensi percepibili, che diventa di 7,000 euro, mantenendo il limite, per ciascun singolo committente, di 2,000 euro. Viene inoltre introdotto un limite differente, 3,000 euro, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Questa novitá dev´essere considerata in relazione al superamento del contratto a progetto. Con questo intervento normativo il Governo intende ricomprendere il maggior numero di collaborazioni a progetto nell´alveo del contratto a tutele crescenti, mentre per tutte le collaborazioni inferiori ai 7,000 euro (di cui 2,000 per ciascun committente), si fará ricorso, a parere di parte della dottrina, ad un massiccio utilizzo del lavoro accessorio, nonché un ritorno alle collaborazioni coordinate continuative, che non sarebbero abolite secondo quanto stabilito dal decreto (in tal senso P. G. Alleva; sui possibili sviluppi M. Leonardi).

In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di lavoro accessorio e occasionale e ulteriori approfondimenti sul contratto di lavoro accessorio e occasionale.

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Il Contratto di Lavoro Accessorio e Occasionale

Post by Avv. Nicola Ferrante
on 23 Settembre 2015

Il lavoro accessorio e occasionale é disciplinato dagli articoli 48-51 del D.lgs. n. 81/2015, seppur fino al 31 dicembre 2015 resti ferma la previgente disciplina ( D.lgs. n. 276/2003) per le prestazioni di lavoro accessorio i cui buoni siano stati giá richiesti dalla data di entrata in vigore del decreto n. 81.

Il D.lgs. n. 81/2015 sostituisce pertanto la disciplina del D.lgs. n. 276/2003, recentemente modificata dal d.l. n. 76/2013, che aveva abrogato dalla definizione di tale tipologia di lavoro l´inciso riguardante la “natura meramente occasionale”.

Lo scopo dell´introduzione del lavoro accessorio e´ quello di dare una veste legale adatta a una tipologia di rapporti di lavoro che altrimenti sarebbero stati confinati nell´alveo del lavoro irregolare.

I beneficiari di lavoro accessorio acquistano uno o piú carnet di voucher, ossia di buoni orari, numerati progressivamente e datati, attraverso modalitá telematiche oppure presso le rivendite autorizzate.

Il committente acquista pertanto i voucher e li consegna al lavoratore per il pagamento della sua prestazione. Il lavoratore, a sua volta, si reca presso l´ente cessionario del servizio - ad oggi individuato nell´Inps o nelle agenzie per il lavoro - per il pagamento.

Inizialmente questa forma di lavoro viene destinata a dei soggetti caratterizzati da una posizione debole nel mercato del lavoro, come ad esempio i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati, i disabili, ecc. La sua utilizzazione e´ inoltre in principio legata ad alcune prestazioni specifiche di lavoro, come i lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia, di manutenzione strade, parchi e monumenti, attivitá agricole di carattere stagionali, ecc.

A partire dal 2008 il decreto anti-crisi (d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008), unitamente a successivi interventi legislativi, allarga pressoché a qualsiasi soggetto la possibilitá di essere impiegato in un´attivitá con questa tipologia di lavoro. Nel contempo, vengono inoltre gradualmente ampliati i casi di utilizzo del lavoro accessorio.

La l. n. 92/2012 arriva in pratica a togliere i limiti precedentemente stabiliti in riferimento alla tipologia di attivitá e alla tipologia di soggetto per i quali sia possibile utilizzare la forma di lavoro accessorio. Le uniche limitazioni mantenute riguardano il lavoro agricolo di carattere stagionale, che puo´ essere svolto mediante lavoro accessorio esclusivamente da pensionati e giovani con meno di venticinque anni di eta´ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi. Possono inoltre essere svolte prestazioni in favore di piccoli produttori agricoli, a meno che cio´ non riguardi soggetti iscritti l´anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ma allora quando puó essere utilizzato il lavoro accessorio? La risposta é sempre, per qualsiasi attivitá e da qualsiasi soggetto (fermo restando le limitazioni qui accennate per il lavoro agricolo), con l´unico limite che le attivitá svolte – in favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti - non comportino, per il lavoratore, nel corso dell´anno civile (non piú solare), compensi superiori a 7,000 euro (non piú 5,000, come da precedente disciplina), “con riferimento alla totalitá dei committenti”, e a 2,000 euro, nei confronti “di ciascun singolo committente”. I due tetti di 2,000 e 5,000 sono rivalutati annualmente. Il tetto diventa di 3,000 euro complessivo per anno civile, rivalutati annualmente, per il lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il lavoro accessorio puó essere utilizzato anche in agricoltura, relativamente alle attivitá lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivitá agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di etá se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Il lavoro accessorio é inoltre utilizzabile per le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

E´ possibile che anche un soggetto pubblico si serva di prestazioni svolte come lavoro accessorio, pur nel rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e stabilite dal patto di stabilitá interno, mentre é vietato il lavoro accessorio per l´esecuzione di appalti di opere e servizi, tranne in specifiche ipotesi individuate con decreto del ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali.

I compensi percepiti dal lavoratore impiegato in questa forma lavorativa sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel contempo, essi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro.

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