Obblighi Contrattuali dell'Agente

Post on 20 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Consulenza legale per la redazione di contratti di agenzia

Nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, obbligo fondamentale dell’agente è quello di (1) adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e (2) fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile per consentirgli una valutazione sulla convenienza dei singoli affari: è nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 c.c., in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

Anche il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve: (1) mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati; (2) fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto; (3) avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi; (4) informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso tramite l’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente; quest’ultimo non sostituisce tuttavia il preponente nelle sue responsabilità. L’agente può però chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente, e presentare i reclami necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

Caratteristica naturale del contratto di agenzia (cioè anche ove non previsto, salvo però un eventuale patto contrario) è il diritto di esclusiva, in virtù del quale, l’agente, anche nel silenzio del contratto, non potrà svolgere la propria attività (nemmeno occasionalmente) per conto di un altro imprenditore che si trovi ad operare in regime di concorrenza con il primo (essendo sufficiente a tal fine che le imprese si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato). Dall’altro lato, il preponente non potrà contemporaneamente servirsi, nella zona riservata e nello stesso ramo di affari, di altri agenti.

L’agente non ha normalmente il potere di concludere i contratti in rappresentanza del preponente né il potere di riscuoterne i crediti, tuttavia il preponente può attribuirgli tali poteri. L’eventuale potere di “riscossione” però, non è comprensivo del potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento che, a norma dell’art. 1744 c.c., gli deve essere attribuito espressamente. Qualora la facoltà/obbligo di incassare, da parte dell’agente, siano intervenuti nel corso dello svolgimento del rapporto, deve ritenersi che l’obbligo di esigere costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all’originario contratto, con il conseguente obbligo della sua remunerazione ai sensi dell’art. 2225 c.c..

L’eventuale patto di non concorrenza per il periodo successivo all’estinzione del contratto deve farsi per iscritto, deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni. L’accettazione del patto comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale, commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto (in difetto di accordo, l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa).

L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve darne immediato avviso al preponente: in mancanza, è obbligato al risarcimento del danno.

In relazione alla sua attività, l’agente non ha diritto al rimborso delle spese, ma solamente al compenso pattuito (c.d. provvigione), normalmente espresso in formula percentuale rispetto all’importo dell’affare andato a buon fine. Più precisamente, per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è quindi dovuta anche per:

  • gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo, o appartenenti alla zona/categoria/gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito;
  • gli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta (in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti).

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, e comunque, al più tardi (inderogabilmente) dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate; entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente, che ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi liquidati (in particolare, un estratto dei libri contabili): è nullo ogni patto contrario.

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

È nullo altresì l’eventuale patto dello “star del credere”, che preveda in modo generalizzato la responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento delle obbligazioni dei clienti. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché: (1) ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati, (2) l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia essere di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire, (3) sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

Il rapporto di agenzia può essere a tempo determinato (se continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma però in contratto a tempo indeterminato) o indeterminato (in tal caso ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito ai sensi dell’art. 1750 c.c.): in ogni caso, nel momento in cui il contratto si scioglie, il preponente deve corrispondere all’agente un’indennità di fine rapporto, se l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, e se il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti). L’indennità non può superare un’annualità della retribuzione media percepita negli ultimi cinque anni (o nel minor periodo), e non è comunque dovuta se: (1) il rapporto si scioglie per una inadempienza imputabile all’agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; (2) l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; (3) ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

L’agente decade dal diritto all’indennità (che è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente) se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

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