Contratto Procacciatore D'Affari

Post on 20 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Consulenza legale per la redazione di contratti di procacciatore d'affari

Il procacciatore d’affari è una figura - atipica, in quanto non previsto né disciplinato nel codice civile - molto diffusa, perché consente all’imprenditore di usufruire di minori costi rispetto all’ingaggio di un normale agente di commercio. Il compito del procacciatore è mettere in contatto le due parti affinché queste concludano l’affare, dietro corrispettivo di una provvigione (a patto che l’affare venga concluso) liquidata dalla parte che vende il bene o servizio, in base ad accordi presi in precedenza, e specificata nella “Lettera d’incarico”, che contiene le modalità di pagamento e i patti di non concorrenza.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione il contratto atipico di procacciamento d’affari ha per oggetto l’attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari, ma si distingue dalla mediazione per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore, che agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale, pur non essendo a questa legata, a differenza dell’agente, in un rapporto stabile ed organico, può pretenderne il compenso. In particolare, mentre l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di una serie indeterminata di possibili affari in una determinata zona (con lo scopo di far concludere il maggior numero di contratti), la figura del procacciatore d’affari è caratterizzata dall’impegno anche occasionale, contrattualmente assunto, di agire nell’interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità.

In giurisprudenza è stato puntualizzato che, mentre l’agente ha l’obbligo di svolgere un’attività promozionale di contratti, la prestazione del procacciatore è invece occasionale nel senso che non corrisponde ad una necessità giuridica, ma dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore. L’agente pone in essere una vera e propria collaborazione professionale, con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. Il procacciatore d’affari si limita invece, in via del tutto episodica, a raccogliere le ordinazioni dai clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto lo specifico incarico di procurare tali commissioni (v. Cass. civ. sez. lav. N. 13629/2005). In sintesi: stabilità = obbligo promozionale continuativo; occasionalità = mera facoltà promozionale.

L’attività del procacciatore d’affari si concreta nella c.d. “promozione contrattuale”, ovvero nella raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il procacciatore d’affari agisce (v. Circolare Min. Finanze 24/1983). Più precisamente, con il contratto di procacciamento d’affari il procacciatore si obbliga, verso corrispettivo, a promuovere la conclusione di affari fra il soggetto nel cui interesse agisce e da cui ha ricevuto l’incarico, e soggetti terzi, svolgendo tale attività in piena autonomia organizzativa e assumendone il rischio economico. Se non vi è un accordo formale tra le parti, l’esistenza del rapporto può desumersi da indizi quali il preventivo accordo tra le parti, la raccolta di ordinazioni, la corresponsione di una provvigione e l’operare nell’esclusivo interesse del preponente.

Gli affari procurati da procacciatore ed agente sono rivolti ad uno stesso intento economico (la vendita dei prodotti/servizi del preponente), tuttavia nel procacciamento essi non fanno capo ad una fonte comune stabilita contrattualmente: al contrario, ogni singolo affare procacciato non ha alcun collegamento giuridico con gli altri. In sintesi, può dirsi che il procacciamento di un affare non prelude (perché non vi è alcun obbligo di promuoverne ulteriori) né preclude (perché non vi è alcun divieto di farlo) al procacciamento di affari successivi. Infatti, anche nel caso in cui il procacciatore trasmetta sistematicamente ordinativi e nominativi, se ne deve concludere che la lunga durata di un’attività di collaborazione commerciale non integra il requisito della stabilità tipico dell’agente, quando i molteplici affari promossi nel corso del tempo, anziché collegarsi ad un unico originario accordo trovino radice in accordi di volta in volta formatisi in occasione dei singoli affari; in tale situazione, la continuità della collaborazione non è riconducibile ad un rapporto di agenzia, ma è compatibile con l’ipotesi del c.d. “procacciatore d’affari continuativo”.

In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di mediatore d’affari, gli aspetti contrattuali del contratto di mediatore d’affari, il contratto di procacciatore d’affari, aspetti contrattuali del contratto di procacciatore d’affari, il contratto di intermediario d’affari.

avv. Nicola Ferrante

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