Il Contratto di Consulenza

Post on 06 Agosto 2012
by Avv. Nicola Ferrante

Servizi legali per la redazione di contratti di consulenza

Il contratto di consulenza, o di prestazione d’opera intellettuale di cui art. 2229 c.c. e seguenti, è il contratto con il quale il consulente si impegna senza vincolo di subordinazione ad effettuare una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale e personale nei confronti del cliente/committente, beneficiando di un giusto compenso che gli viene corrisposto da parte di quest’ultimo.

Tale contratto si distingue per la particolare prestazione di carattere professionale e prevalentemente intellettuale, rispetto all’uso del lavoro manuale, per la discrezionalità e l’autonomia del consulente nell’esecuzione dei suoi compiti, e per l’iscrizione obbligatoria in determinati albi o elenchi previsti dalla legge: l’iscrizione fa ottenere a quest’ultimo un particolare status che si differenzia nettamente dallo status di imprenditore. Tale tipologia contrattuale riguarda invero anche le professioni intellettuali non assoggettate all'iscrizione ad albi ed elenchi: in tali casi però, si applica la diversa (ma in molti punti analoga) disciplina del contratto d’opera di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il contratto e il relativo incarico può essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà delle parti, anche se è consigliabile la redazione di un contratto sotto forma di scrittura privata, ove fissare garanzie e diritti e doveri delle parti. Inoltre, la prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula il conferimento del relativo incarico, di cui il professionista dovrà fornire prova in caso di contestazione. Il “cliente” del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito l’incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. n. 7309/00).

Il contratto di consulenza può essere stipulato sia nel settore privato sia nel settore delle pubbliche amministrazioni. Queste ultime infatti, quando non possono fare fronte a particolari esigenze tramite risorse interne, hanno la facoltà (nei limiti stabiliti dalla legge) di conferire incarichi individuali (e cioè stipulare un contratto di consulenza) a soggetti esterni con particolari capacità ed esperienze professionali. Il contratto d’opera professionale del quale sia parte una pubblica amministrazione (come ogni altro contratto stipulato da quest’ultima) necessita, anche quando la P.A. agisca iure privatorum (cioè nell’ambito delle norme del diritto privato) della forma scritta ab substantiam (cioè non solo al fine di provare l’esistenza del contratto ma anche come presupposto per la sua validità ed esistenza). Il contratto mancante del requisito della forma scritta è in tali casi nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria (Cass. n. 15296/07).

Uno degli aspetti che caratterizzano il contratto di consulenza è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente. Nell’esecuzione dell’opera il consulente dovrà infatti eseguire personalmente l’incarico assunto, anche se potrà sempre avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Va precisato che in tali ipotesi il sostituto non diventa mai parte del rapporto tra consulente e cliente, pertanto non è legittimato ad agire contro quest’ultimo per la corresponsione del compenso, che gli è dovuto soltanto da parte del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione. In ogni caso, il principio in forza del quale il professionista è responsabile per l’operato dell’ausiliario della cui collaborazione si avvalga per l’espletamento dell’incarico, non esclude che l’ausiliario possa essere chiamato a rispondere nei confronti del professionista per i danni riconducibili a una sua condotta colposa nell’esecuzione delle mansioni affidategli.

Quella del consulente è una tipica obbligazione di mezzi nella quale, a differenza di un’obbligazione di risultato, il professionista si obbliga a svolgere un’attività determinata senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato”. In sostanza, nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di una attività professionale, il professionista è tenuto a svolgere la propria opera professionale con la diligenza e la perizia richieste nell’esercizio della relativa professione (si tratta infatti di una diligenza “qualificata” rispetto a quella “media” normalmente richiesta nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali - cfr. Cass. n. 15305/2013), in vista di un determinato risultato, ma il mancato conseguimento di questo non integra un inadempimento. Rileva infatti, al fine del corretto adempimento del consulente, unicamente la circostanza che lo stesso abbia operato nel rispetto delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta. Si pensi infatti all’attività di un avvocato o di un consulente finanziario, che non possono garantire di vincere una determinata causa in giudizio o di ottenere un determinato rendimento. Nulla vieta però che il consulente si possa impegnare nei confronti del suo cliente al raggiungimento di un risultato o di una soglia minima.

Nel contratto di consulenza, il cliente può sempre recedere dal contratto, anche senza giusta causa o giustificato motivo, rimborsando al consulente le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso. Diversamente, il consulente può recedere dal contratto solo per giusta causa. In tal caso ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi a seconda del risultato utile a favore del cliente. In ogni caso il recesso del consulente deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Fermo l’obbligo a carico del cliente di anticipare le spese occorrenti al compimento dell’opera e di corrispondere gli acconti dovuti secondo gli usi, va precisato che il consulente può anche prestare gratuitamente la propria attività professionale, per i motivi più vari: l’inderogabilità dei minimi tariffari sanciti dalla legge professionale non comporta l’invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso, che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità.

Infine, argomento rilevante riguardante il contratto di consulenza è la tutela e il trattamento dei dati personali (privacy) dei clienti. Il trattamento di questi dati deve essere esercitato al fine dell’espletamento dell’incarico professionale e nei limiti del contratto: sarà quindi essenziale che il consulente chieda al cliente la sottoscrizione di una informativa in materia. Inoltre, il consulente non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti (in particolare del proprio diritto al compenso, ove previsto), secondo le leggi.

Diversamente, quando il lavoratore autonomo di obbliga a compiere un'opera o un servizio a favore del committente, si applica la disciplina del più generale contratto di prestazione d'opera.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di consulenza, sulla responsabilità del consulente, sulle tipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza, sulla consulenza tecnica e industriale, consulenza tecnologica e multimediale, consulenza commerciale e sul contratto d'opera.

avv. Nicola Ferrante

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