Clausole Capestro nei Contratti di Lavoro Autonomo

Post on 22 Settembre 2012
by Avv. Nicola Ferrante
in blog

La vicenda delle cosiddette «clausole di gravidanza» nei contratti di lavoro autonomo ha destato comprensibile scalpore nell’opinione pubblica e nei mezzi d’informazione, in questo periodo più che mai attenti alle tematiche del lavoro.

Una collaboratrice coordinata e continuativa «a progetto» ha diritto, in caso di gravidanza, solo ad una sospensione del rapporto contrattuale senza corrispettivo, con proroga della scadenza naturale del contratto di centottanta giorni (salvo diversa e più favorevole disciplina del contratto individuale).

 Le lavoratrici autonome non rientranti nella categoria appena menzionata, infine, pur essendo tutelate dal punto di vista previdenziale, non hanno, in caso di impedimento della prestazione dovuto alla gravidanza, alcuna forma di protezione del rapporto lavorativo. Ciò, tuttavia, non deve sorprendere nella misura in cui il contratto abbia natura genuinamente autonoma (immaginiamo una sarta incaricata di confezionare un abito da sposa o una fotografa che debba realizzare un servizio su un evento specifico).

Ma è proprio questo il punto critico: la genuinità o meno della natura autonoma del rapporto.

Nella «zona grigia» che si colloca attorno al lavoro subordinato finiscono infatti per ricadere anche rapporti sostanzialmente assimilabili al lavoro subordinato, il che rappresenta ovviamente la patologia, e non la fisiologia, del mercato del lavoro.

E’ proprio per questo motivo che la riforma del lavoro appena approvata prevede, accanto alle note novità in tema di «flessibilità in uscita», nuovi strumenti volti ad allargare l’ambito dei lavoratori e delle lavoratrici assistiti dalle tutele tipiche del lavoro subordinato.

Fonte: Sole24ore

 

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