Aspetti Contrattuali del Contratto di Procacciatore D'Affari

Post on 20 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Consulenza legale per la redazione di contratti di procacciatore d'affari

Secondo ampia giurisprudenza, per la disciplina del rapporto di procacciamento d’affari può farsi ricorso, in via analogica, alla normativa concernente il contratto di agenzia, in contrasto con la disciplina contenuta nell’incarico e al fine di stabilire se il rapporto era ancora in essere al momento della promozione di un determinato affare, perché detto rapporto era stato preordinato alla promozione di una serie indeterminata di possibili affari e non si limitava invece a completare occasionali e libere iniziative dell’incarico (v. ad es. Cass. n. 1078/99).

Vi è però una eccezione: sono inapplicabili, per la carenza di stabilità che caratterizza in procacciatore, le norme relative alla disciplina del preavviso, che presuppongono un incarico stabile e predeterminato.

Nel contratto-tipo di incarico di procacciatore d’affari, vengono solitamente indicati: le parti e le reciproche finalità dei contraenti; l’oggetto della prestazione; le modalità di svolgimento dell’incarico; la clausola che prevede o meno il diritto di esclusiva; gli obblighi delle parti; la possibilità per il proponente di rifiutare i contatti procurati dal procacciatore; il corrispettivo e le modalità di pagamento; clausole sulla riservatezza/privacy; durata e cause di risoluzione del contratto; legge applicabile e foro competente in ipotesi di controversie relative al contratto.

Vi sono poi diverse clausole del contratto di agenzia utilizzabili anche per il contratto di procacciatore d’affari: sia quelle definite per legge “essenziali” al contratto di agenzia, senza le quali il contratto è nullo, sia quelle “accidentali”, che le parti sono libere di apporle o meno al contratto (ne condizionano l’efficacia o il tempo o il modo nell’adempimento). In particolare:

  • clausole essenziali del contratto di agenzia applicabili al contratto di procacciatore d’affari: (1) quella di cui all’art. 1742 c.c., con cui viene definita la zona nella quale l’agente/procacciatore deve agire e concludere affari (se il procacciatore viola tale clausola, il preponente è legittimato a rifiutare l’affare e conseguentemente la corresponsione della provvigione); (2) quella di cui all’art. 1746 c.c., con cui il procacciatore si obbliga a fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari; (3) quella che prevede la prescrizione della provvigione in 5 anni dalla conclusione dell’affare, ex art. 2948 c.c.;
  • clausole accidentali del contratto di agenzia applicabili al contratto di procacciatore d’affari: (1) quella che prevede il conferimento all’agente del potere di rappresentanza nella conclusione dei contratti (art. 1752 c.c.) – se prevista, il procacciatore potrà quindi sottoscrivere il contratto in luogo del preponente - ; (2) la clausola “fatta salva l’approvazione della casa madre”, che appare da un lato superflua qualora al procacciatore non sia stato attribuito il potere di rappresentanza (perché in tal caso la conclusione del contratto è comunque subordinata all’accettazione del preponente), dall’altro un controsenso qualora il procacciatore sia stato munito del potere di rappresentanza (perché in tal caso il contratto non potrebbe comunque dirsi concluso senza il benestare del preponente); in realtà, la clausola assume la funzione di assicurare la facoltà di recesso al venditore rappresentato, qualora la controparte non soddisfi le sue esigenze; (3) quella di cui all’art. 1744 c.c. con cui viene attribuita all’agente la facoltà di riscuotere i crediti del preponente (c.d. procura all’incasso), senza però poter concedere sconti/dilazioni in mancanza di una speciale autorizzazione in tal senso;
  • clausole non applicabili in via analogica al contratto di procacciamento: saranno nulle se inserite in un contratto di procacciamento, in quanto direttamene connesse con i caratteri di stabilità e organizzazione tipici dell’agente, le clausole che prevedono l’obbligo di (1) esclusiva (art. 1743 c.c.), (2) fedeltà (art. 1746 c.c.), (3) preavviso in caso di recesso (art. 1750 c.c.), nonché quelle che prevedono una (4) indennità in caso di cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.); infine, scarsissima giurisprudenza afferma l’applicabilità al procacciamento del (5) patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.) per il periodo corrente o successivo alla conclusione del contratto;
  • una menzione a parte merita la clausola (eventuale) “star del credere”, con la quale l’agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, garantiva l’adempimento del terzo contraente, ed era chiamato a partecipare al rischio d’impresa (sopportando così le perdite subite dal preponente per l’ipotesi di inadempimento del terzo): tale clausola è stata abrogata, ed è pacifico che lo sia anche per i procacciatori d’affari, pertanto saranno nulle tutte le clausole star del credere eventualmente presenti nei contratti dei procacciatori.

Talora, per semplificare l’attività di procacciamento, il mandante mette a disposizione del procacciatore la merce o il materiale che lo stesso può utilizzare nella sua attività di procacciamento, al fine di dimostrare la tipologia di merce venduta o addirittura al fine di vendere la stessa: si parla in tali casi di “procacciatore con deposito”. Il procacciatore deve infatti in tal caso (eventualmente dietro compenso) custodire i beni affidatigli con diligenza del buon padre di famiglia (art. 1766 ss. c.c.), conservando la cosa nello stato in cui gli è stata consegnata; non potrà servirsene se non espressamente autorizzato dal depositante. La custodia dovrà essere esercitata con le modalità convenute, dalle quali potrà discostarsi solo qualora lo richiedano circostanze urgenti ed in ogni caso dandone immediato avviso al depositante, pena il risarcimento dei danni che questo dovesse subire a causa del mutato modo di esercitare la custodia.

In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di mediatore d’affari, gli aspetti contrattuali del contratto di mediatore d’affari, il contratto di procacciatore d’affari, aspetti contrattuali del contratto di procacciatore d’affari, il contratto di intermediario d’affari.

avv. Nicola Ferrante

Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti di procacciatore d'affari vai a questa pagina o contatta lo studio alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contatto diretto

Contatto diretto

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy